Le aree edificabili non attuate e interessate da fenomeni franosi verranno riclassificate in zone agricole
Definito l’iter per i provvedimenti relativi alla variante al Piano Regolatore Generale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del luglio scorso. La Giunta comunale ha dato incarico agli uffici di predisporre tutti gli elaborati e la documentazione necessaria sulla base del parere acquisito dalla Regione Umbria.
Due i riferimenti da seguire: da una parte riclassificare in zone agricole quelle aree edificabili non attuate e interessate da fenomeni franosi e, dall’altra, accertare le effettive condizioni di rischio per frana sismoindotta in quelle aree dove l’edificazione non è stata ancora completata.
La Giunta comunale, nella delibera approvata nella seduta di giovedì 22 febbraio, fa proprio il parere legale pro veritate relativo agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale.
In sostanza il Piano Regolatore Generale del 2008, così come anche la sanatoria del 2014 e la variante del 2021, che non vengono toccati dalla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 22 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2014 (principio dell’intangibilità dei rapporti esauriti) e, per quanto riguarda la parziale non conformità geomorfologica del PRG del 2008 e della sanatoria del 2014, se ne indica il superamento tramite “l’adozione di una variante parziale e chirurgica”.
Sono tre inoltre i passaggi, indicati in delibera, su cui gli uffici tecnici del Comune lavoreranno nelle prossime settimane. In relazione alla variante al PRG e prima dell’invio della stessa al Consiglio Comunale, sarà infatti necessario avere la conferma, da parte degli uffici regionali competenti, sia del parere fornito dalla Regione Umbria nel settembre scorso, sia del parere preliminare VAS (Valutazione Ambientale Strategica), mentre dovrà essere acquisito il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.
Nel documento deliberato la Giunta comunale specifica inoltre che non è necessario adottare atti di autotutela conservativa, neppure per quanto riguarda i titoli edilizi da rilasciare in futuro, purché questi non siano in contrasto con il parere geomorfologico regionale (a riguardo si dà indicazione agli uffici di operare in tal senso).