Zona franca urbana del sisma: altri 60 mln di aiuti fiscali a imprese e professionisti

Dal al 6 aprile al 4 maggio 2022 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana, istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere esenzioni fiscali e contributive. È quanto prevede la circolare pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico che disciplina l’apertura del nuovo bando per il 2022. Le risorse disponibili per le agevolazioni sono pari a circa 60 milioni di euro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 120680 del 28 marzo 2022 in cui fornisce chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
 
In sostanza la circolare disciplina l’apertura di un nuovo bando, per il 2022, finalizzato alla concessione delle agevolazioni in favore:
– delle iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana alla data del 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017;
– delle nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Risorse finanziarie disponibili
Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate per l’annualità 2022 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 59.400.000,00 (cinquantanovemilioniquattrocentomila/00).
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:
a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;
b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 25.000,00.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.
 
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:
– le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
– le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
– svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 9, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
– alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017. 

(fonte Ipsoa)