E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (che è entrata in vigore il 21 agosto) del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, con le modifiche dell’art. 202 del codice della strada sul pagamento delle sanzioni stradali: l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:
– preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate)
– verbale ricevuto dal 15 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.
La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:
– violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta
– violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida
– violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.