Mancano le norme antisismiche nel Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto, stando alla sentenza emessa il 14 dicembre passato dal Tar dell’Umbria. Ma per poter capire meglio la vicenda è bene fare un passo indietro.
Tutto comincia, infatti, dai ricorsi che 4 cittadini hanno fatto partire dopo che, in base al Prg, i loro terreni erano passati da edificabili a “zona agricola di particolare interesse agricolo” e quindi, di fatto, erano stati declassati. Questo perché la provincia di Perugia chiese al Comune di Spoleto di rivedere il proprio Prg, diminuendo del 10% il numero dei metri cubi edificabili. I quattro, così, tramite l’avvocato La Spina, chiedevano che tutte le delibere che dal 2003 al 2008 hanno fatto sì che il Prg fosse approvato, venissero annullate.
Così, nell’esaminare i ricorsi, il Tar ha predisposto una verifica tecnica ed è grazie a questa che ha scoperto una grave mancanza da parte del Comune: quest’ultimo infatti ha solo prodotto un proprio studio sullo sviluppo del territorio relativamente ad un probabile rischio sismico, ma è totalmente mancante il parere di compatibilità sismica del territorio, ovvero di un terzo rispetto all’Amministrazione titolare del potere di pianificazione urbanistica, cosa che non è conforme alla legge per i territori delle zone sismiche.
Dunque, i quattro ricorrenti hanno vinto il ricorso, nonostante il motivo non sia quello per cui si erano rivolti al Tribunale. Se, infatti, riguardo a quest’ultimo il Comune di Spoleto ha fatto una scelta corretta nel togliere quei terreni dall’edificabilità, affatto giusta, invece, è stata la posizione presa sul versante di valutazione sismica, cosa che ha portato all’annullamento dell’intero Prg.